(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
         della Regione Basilicata n. 35 del 24 maggio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    Il comma 6, dell'Art. 3 della legge regionale 7 dicembre 2000, n.
60, e' cosi' sostituito:
    "La giunta regionale puo', con propria deliberazione individuare,
ai  sensi dell'Art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2000, le
attivita'  socialmente  utili  aggiuntive  e  funzionali  allo sbocco
occupazionale  territoriale  dei  soggetti  destinatari  del piano di
stabilizzazione, riconoscendole prioritariamente nelle iniziative che
comportano  trasferimenti  di risorse finanziarie pubbliche per opere
infrastrutturali  che  siano  finanziate da fondi strutturali europei
ovvero siano oggetto di programmazione negoziata".