(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 35 del 24 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il comma 6, dell'Art. 3 della legge regionale 7 dicembre 2000, n. 60, e' cosi' sostituito: "La giunta regionale puo', con propria deliberazione individuare, ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2000, le attivita' socialmente utili aggiuntive e funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti destinatari del piano di stabilizzazione, riconoscendole prioritariamente nelle iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali che siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata".